Whistleblowing: cosa significa, quando e dove è nato?
Il termine whistleblowing, di origine anglosassone, indica la situazione in cui una persona, che lavora all’interno di un ente o di un’azienda pubblica o privata, è testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo.
Nonostante il termine inglese l’origine del fenomeno è italiana, sembra infatti sia nato a Venezia nel XIV secolo, quando il doge del tempo fece costruire per le strade della città le “Bocche di Leone”, dei bassorilievi con immagine di un leone con una fessura nella quale poter inserire dei foglietti contenenti segnalazioni di crimini ed inadempienze.
Queste segnalazioni non potevano essere anonime, altrimenti venivano distrutte, e potevano essere lette solo dai magistrati.
L’origine del fenomeno quindi è italiana ma è in America che il whistleblowing è diventato un vero e proprio istituto, con l’obiettivo di proteggere le persone che, mettendo a rischio la propria vita e la propria famiglia nell’interesse pubblico, decidono di denunciare un crimine od un illecito.
La Direttiva Whistleblowing europea ed il decreto legislativo italiano che la recepisce
Nel 2019, l’UE ha adottato la Direttiva 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione allo scopo di uniformare le normative degli Stati membri in materia, l’Italia ha recepito la direttiva solo nel 2023, con il decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023.
C’è da dire che sin dal 2017 l’Italia aveva una normativa specifica, la legge n° 179/2017, che però si rivolgeva solo agli enti pubblici ed a pochi soggetti privati.
Il nuovo decreto, rispetto alla norma precedente, ha un effetto rivoluzionario, con innovazioni sotto diversi aspetti:
- Si applica ad un numero di enti e società private molto maggiore
Viene infatti notevolmente ampliato l’ambito oggettivo – cioè a chi si applica – prevedendo altre agli entri pubblici numerose categorie di società private
- Viene esteso il profilo dei Soggetti tutelati
Viene ampliato anche il novero dei Soggetti che possono segnalare ed anche degli altri Soggetti tutelati dalla norma.
- Prevede anche un nuovo canale esterno di segnalazione
Oltre alla segnalazione interna all’Azienda nella quale si opera, oggi è in funzione anche un nuovo canale di segnalazione inviata all’esterno, presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che diventa l’Autorità competente in materia, con compiti regolatori, gestori e anche sanzionatori.
Infatti, qualora sia inefficace il canale interno all’azienda, il segnalatore potrà rivolgersi direttamente all’ANAC.
- Rafforza la tutela del segnalante e degli altri Soggetti tutelati
Chi si espone, e tutti i Soggetti collegati ad esso, non potranno subire ritorsioni, quindi saranno nulli eventuali licenziamenti e trasferimenti e saranno puniti eventuali atti di mobbing.
DLgs. n° 24/2023: a quali enti e aziende si applica
Come dicevamo, l’ambito di applicazione del decreto è molto ampio della normativa precedente, perché vi rientrano sia i soggetti pubblici che i privati.
In particolare, nel settore privato, rientrano negli obblighi previsti dalla normativa i soggetti che:
- nell’ultimo anno, hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati con contratti a tempo determinato o indeterminato;
- anche se non nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media dei 50 lavoratori subordinati, sono soggetti all’applicazione degli atti della UE indicati dall’Allegato al decreto, cioè:
- servizi, prodotti e mercati finanziari,
- prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo,
- commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi;
- anche se non nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media dei 50 lavoratori subordinati, hanno adottato il Modello Organizzativo Gestionale 231.
Chi è il Whistleblower, chi può segnalare
Il Whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile informazioni su attività che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, informazioni delle quali viene a conoscenza all’interno di un contesto lavorativo (pubblico o privato).
Quindi dal 15/07/2023, con l’entrata in vigore del decreto, oltre ai dipendenti pubblici (intesi peraltro in senso molto ampio) nel settore privato possono fare una segnalazione anche:
- i dipendenti di qualsiasi soggetto che operi nel settore privato;
- gli autonomi: i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del c.p.c. e all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- i lavoratori od i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- stagisti, tirocinanti, volontari che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.
DLgs n° 24/2023: quando si applica la tutela
La tutela del Whistleblower si applica non solo nel periodo relativo al rapporto di lavoro, ma anche:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se la persona è venuta a conoscenza delle informazioni sulla violazione durante il processo di selezione od in altre fasi precedenti alla stipula del contratto;
- nel corso del periodo di prova;
- dopo lo scioglimento,se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
La tutela copre sia chi segnala sia i facilitatori, cioè le persone che supportano il Whistleblower nella segnalazione: facilitatori, colleghi, parenti entro il quarto grado e gli enti di proprietà della persona segnalante.
Quest’ultimo caso si riferisce al dipendente di un fornitore che decide di segnalare l’azienda cliente, quindi la tutela è estesa anche all’azienda fornitrice, in una situazione di questo tipo, infatti, l’azienda cliente potrebbe estromettere l’azienda fornitrice, risolvere il contratto, inserirla in una black list.
DLgs n° 24/2023: in cosa consiste la tutela
La tutela del Whistleblower e degli altri Soggetti collegati consiste:
- anzitutto nella tutela dell’identità del segnalante e degli altri Soggetti, quindi l’identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento Privac (quindi tenute all’obbligo di riservatezza);
- poi c’è la tutela contro eventuali ritorsioni, intese come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (in merito alle quali interviene l’ANAC).
DLgs n° 24/2023: cosa si può segnalare
La nuova disciplina sul whistleblowing si applica alle violazioni delle disposizioni normative sia nazionali che dell’UE che:
- ledono l’interesse pubblico
- o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato
di cui le persone che segnalano sono venute a conoscenza in un contesto di lavoro (pubblico o privato).
E possono riguardare:
- condotte illecite rilevanti (responsabilità da reato);
- responsabilità amministrativa per violazioni dei “modelli 231”;
- violazioni della normativa europea in materia di:
– sicurezza dei trasporti
– tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare
– sicurezza degli alimenti e dei mangimi
– salute e benessere degli animali
– salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata
– protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
– violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato
Come adeguarsi ed entro quando?
La norma prevede che l’azienda privata debba:
- anzitutto definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni (Regolamento interno), che delinea tutto il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni e le persone che se ne occuperanno;
- poi definire e pubblicare la Procedura che regolamenta le segnalazioni, che deve essere divulgata opportunamente per arrivare a conoscenza di tutti i “Lavoratori” interessati;
- istituire un canale interno per le segnalazioni (sia informatico che telefonico), con le appropriate modalità tecniche e specifiche di Privacy ed il coinvolgimento delle rappresentanze e delle organizzazioni sindacali;
- definire e formalizzare le adeguate Nomine dei Soggetti coinvolti nel processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (Responsabile della ricezione, Custode dell’identità del segnalante, Responsabile della gestione), con le idonee modalità previste dal Regolamento Privacy;
Il whistleblowing quindi è un istituto che richiede la collaborazione di più soggetti: Responsabile della Protezione dei dati personali, vertici aziendali, responsabile del personale, organismi di vigilanza, ufficio relazioni sindacali, ufficio formazione, responsabile ICT, responsabile ufficio stampa o contatti con l’esterno.
La normativa, infatti, richiede che i processi, le architetture e le misure organizzative – quindi anche le Policy – siano progettati nel rispetto del GDPR.
Non solo, le sanzioni più rilevanti in materia di whistleblowing non sono state erogate dall’ANAC – che se ne occuperà e che in parte se ne è occupato -, che prevede sanzioni dai 10.000 ai 50.000 euro, ma dal Garante della Privacy, il quale ha già trattato casi del genere con sanzioni dagli importi elevati – dai 40.000 agli 80.000 euro – e che prevedono la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento, con un conseguente danno reputazionale.
Quando scade il termine per adeguarsi alla normativa?
I termini per adeguarsi sono già scaduti il 15/07/2023 per alcuni soggetti (enti pubblici e soggetti privati che hanno impiegato una media di Lavoratori superiore a 249 unità), mentre per tutti gli altri soggetti obbligati i termini scadono il 17/12/2023.
Siamo a disposizione per supportare le aziende private anzitutto per comprendere se sono tenute agli obblighi indicati, e secondariamente per predisporre tutta la documentazione, le procedure e le piattaforme telematiche necessarie.
Abbiamo infatti sviluppato un Servizio dedicato alla normativa che copre tutti gli ambiti di adeguamento previsti dal decreto.